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Allegato B - Estratto del D.P.C.M. 3 dicembre 2013

Articoli del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 “Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005” sostituiti dalle presenti Linee Guida.

Art. 11 Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee

  1. L’indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni, di seguito denominato «indice delle amministrazioni», istituito ai sensi dell’art. 57-bis del Codice, è destinato alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 12 relativi alle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, comma 2 del Codice ed alle loro aree organizzative omogenee.
  2. L’indice delle amministrazioni di cui al comma 1 è gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte dei soggetti pubblici o privati.
  3. Al fine di consentire il corretto reperimento nel tempo delle informazioni associate ad un documento protocollato, il sistema informatico di cui al comma 2 assicura il mantenimento dei dati storici relativi alle variazioni intercorse nell’indice delle amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee conseguenti alle variazioni della struttura dell’amministrazione mittente o destinataria del documento.

Art. 12 Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee

  1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui all’art. 2, comma 2, del Codice al fine di trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo, si accredita presso l’indice delle amministrazioni di cui all’art. 11 fornendo almeno le seguenti informazioni identificative:
  1. denominazione dell’amministrazione;
  2. codice fiscale dell’amministrazione;
  3. indirizzo della sede principale dell’amministrazione;
  4. elenco delle proprie aree organizzative omogenee;
  5. articolazione dell’amministrazione per uffici;
  6. il nominativo del referente dell’amministrazione per l’indice delle amministrazioni.
  1. L’elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:
  1. la denominazione;
  2. il codice identificativo;
  3. le caselle di posta elettronica di cui all’art. 18, comma 2;
  4. il nominativo del responsabile della gestione documentale;
  5. la data di istituzione;
  6. l’eventuale data di soppressione;
  7. l’elenco degli uffici utente dell’area organizzativa omogenea.
  1. Il codice identificativo associato a ciascuna area organizzativa omogenea è inserito dall’amministrazione al momento dell’iscrizione dell’area organizzativa stessa nell’indice.
  2. Il codice identificativo associato a ciascun ufficio utente è assegnato automaticamente dall’indice delle amministrazioni e identifica univocamente l’ufficio all’interno dell’indice stesso.
  3. L’elenco dei dati di cui ai commi 1 e 2 è pubblicato sul sito dell’indice delle amministrazioni e aggiornato a cura dell’Agenzia per l’Italia digitale.

Art. 13 Codice identificativo dell’amministrazione

  1. Il codice identificativo dell’amministrazione è assegnato automaticamente dall’indice in fase di accreditamento ed è riportato nei dati della segnatura di protocollo di cui all’art. 9.

Art. 14 Denominazione dell’amministrazione

  1. La denominazione dell’amministrazione, di cui art. 12, comma 1, lettera a), viene allineata alla denominazione registrata nell’Anagrafe tributaria associata al codice fiscale indicato. A tal fine, il sistema informatico di gestione dell’indice delle amministrazioni è connesso col sistema dell’Anagrafe tributaria.

Art. 15 Modalità di aggiornamento dell’indice delle amministrazioni

  1. Ciascuna amministrazione aggiorna immediatamente nell’indice delle amministrazioni ogni modifica delle informazioni di cui all’art. 12 e la data di decorrenza della stessa.
  2. Con la stessa tempestività ciascuna amministrazione aggiorna nell’indice delle amministrazioni la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea specificando i dati di cui all’art. 12, comma 2.
  3. Le amministrazioni aggiornano le informazioni di cui ai commi 1 e 2 utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico di gestione dell’indice delle amministrazioni.

Art. 22 Realizzazione dell’indice delle amministrazioni

  1. La realizzazione ed il funzionamento dell’indice di cui all’art. 11, che costituisce una infrastruttura nazionale condivisa appartenente al sistema pubblico di connettività, sono affidati all’Agenzia per l’Italia digitale ai sensi dell’art. 57-bis del Codice.-
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